DECRETO LEGISLATIVO 4 Dicembre 1997, n° 460.
Sezione I
Modifiche alla disciplina degli enti non commerciali in materia di imposte sul reddito e
di imposta sul valore aggiunto
Art. 1 - Qualificazione degli enti e determinazione dei criteri per
individuarne l'oggetto
esclusivo o principale
di attività
Art. 2 - Proventi da attività commerciali
Art. 3 - Occasionali raccolte pubbliche di fondi e contributi per
lo svolgimento
convenzionato di
attività
Art. 4 - Regime forfetario di determinazione del reddito
Art. 5 - Enti di tipo associativo
Art. 6 - Perdita della qualifica di ente non commerciale
Art. 7 - Enti non commerciali non residenti
Art. 8 - Scritture contabili degli enti non commerciali
Art. 9 - Agevolazioni temporanee per il trasferimento di beni
patrimoniali
Sezione II
Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale
Art. 10 - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
Art. 11 - Anagrafe delle O.n.l.u.s. e decadenza dalle agevolazioni
Art. 12 - Agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi
Art. 13 - Erogazioni liberali
Art. 14 - Disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto
Art. 15 - Certificazione dei corrispettivi ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto
Art. 16 - Disposizioni in materia di ritenute alla fonte
Art. 17 - Esenzioni dall'imposta di bollo
Art. 18 - Esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative
Art. 19 - Esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni
Art. 20 - Esenzioni dall'imposta sull'incremento di valore degli
immobili e della
relativa imposta
sostitutiva
Art. 21 - Esenzioni in materia di tributi locali
Art. 22 - Agevolazioni in materia di imposta di registro
Art. 23 - Esenzioni dall'imposta sugli spettacoli
Art. 24 - Agevolazioni per le lotterie, tombole, pesche e banchi
di beneficenza
Art. 25 - Disposizioni in materia di scritture contabili e
obblighi formali delle
organizzazioni
non lucrative di utilità sociale
Art. 26 - Norma di rinvio
Art. 27 - Abuso della denominazione di organizzazione non
lucrativa di utilità sociale
Art. 28 - Sanzioni e responsabilità dei rappresentanti legali e
degli amministratori
Art. 29 - Titoli di solidarietà
Art. 30 - Entrata in vigore
SEZIONE I
Modifiche alla disciplina degli enti non commerciali in materia di imposte sul reddito e
di imposta sul valore aggiunto
Art. 1 - Qualificazione
degli enti e determinazione dei criteri per individuarne
l'oggetto esclusivo o principale di attività
- Nel Testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
all'articolo 87, il comma 4 è sostituito dai seguenti: <4. L'oggetto esclusivo o
principale dell'ente residente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o
allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o
registrata. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare
direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo
statuto.
4-bis. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto
principale dell'ente residente è determinato in base all'attività effettivamente
esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti
non residenti.>.
Art. 2 - Occasionali raccolte pubbliche di fondi e
contributi per lo svolgimento
convenzionato di attività
- Nell'articolo 108, del Testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, concernente il reddito complessivo degli enti non commerciali, dopo il comma
2, è aggiunto il seguente: <2-bis. Non concorrono in ogni caso alla formazione del
reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87:
- i fondi pervenuti ai predetti enti a
seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni
di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o
campagne di sensibilizzazione;
- i contributi corrisposti da amministrazioni
pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento
di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, come
sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993,
n. 517, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini
istituzionali degli enti stessi.>.
- Le attività indicate nell'articolo 108,
comma 2-bis, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1,
fermo restando il regime di esclusione dall'imposta sul valore aggiunto sono esenti da
ogni altro tributo.
- Con decreto del Ministro delle finanze, da
emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono
essere stabiliti condizioni e limiti affinché l'esercizio delle attività di cui
all'articolo 108, comma 2-bis lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possa
considerarsi occasionale.
Art. 3 - Determinazione dei redditi e contabilità
separata
All'articolo 109 del Testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, concernente la determinazione dei redditi degli enti non commerciali, sono
apportate le seguenti modificazioni:
- i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
<2. Per l'attività commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l'obbligo di
tenere la contabilità separata.
3. Per l'individuazione dei beni relativi all'impresa si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 77, commi 1 e 3-bis.
3-bis. Le spese e gli
altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio
di attività commerciali e di altre attività, sono deducibili per la parte del loro
importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che
concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e
proventi; per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile la rendita catastale o
il canone di locazione anche finanziaria per la parte del loro ammontare che corrisponde
al predetto rapporto.>;
- il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
<4-bis. Gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica sono
esonerati dall'obbligo di tenere la contabilità separata qualora siano osservate le
modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria tenuta a norma di legge dagli
stessi enti.>.
Art. 4 - Regime
forfetario di determinazione del
reddito
- Nel Testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo
l'articolo 109 è inserito il seguente:
< Articolo 109-bis - (Regime forfetario degli
enti non commerciali) - 1. Fatto salvo quanto previsto, per le associazioni sportive
dilettantistiche, dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e, per le associazioni senza scopo
di lucro e per le pro-loco, dall'articolo 9-bis del decreto legge 30 dicembre 1991, n.
417, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1962, n. 66, gli enti non
commerciali ammessi alla contabilità semplificata ai sensi dell'articolo 18 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono optare per la
determinazione forfetaria del reddito d'impresa, applicando all'ammontare dei ricavi
conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività
corrispondente alla classe di appartenenza secondo la tabella seguente ed aggiungendo
l'ammontare dei componenti positivi del reddito di cui agli articoli 54, 55, 56 e 57:
- attività di prestazioni di servizi:
1) fino a lire 30.000.000, coefficiente 15 per cento;
2) da lire 30.000.001 a lire 360.000.000. coefficiente 25 per cento;
- altre attività:
1) fino a lire 50.000.000, coefficiente 10 per cento;
2) da lire 50.000.001 a lire 1.000.000.000, coefficiente 15 per cento.
- Per i contribuenti che esercitano
contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività il coefficiente si determina
con riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. In mancanza
della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di
prestazioni di servizi.
- Il regime forfetario previsto nel presente
articolo si estende di anno in anno qualora i limiti indicati al comma 1 non vengano
superati.
- L'opzione è esercitata nella dichiarazione
annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è
esercitata fino a quando non è revocata e comunque per un triennio. La revoca
dell'opzione è effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed a effetto
dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è
presentata.
- Gli enti che intraprendono l'esercizio
d'impresa commerciale esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi
dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni.>.
Art. 5 - Enti di tipo associativo
- All'articolo 111 del Testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, concernente l'attività svolta dagli enti di tipo associativo, sono
apportate le seguenti modificazioni:
- il comma 3 è sostituito dal seguente:
<3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali,
culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione
extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in
diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi
specifici nei confronti degli associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono
la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte
di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e
dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi
di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.>;
- dopo il comma 4, sono aggiunti infine i
seguenti:
<4-bis. Per le associazioni di promozione sociale
comprese tra gli enti di
cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui
finalità assistenziali siano riconosciute dal ministero dell'Interno, non si considerano
commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la
somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta
l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e
soggiorni turistici, sempreché le predette attività siano strettamente complementari a
quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei
confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
4-ter. L'organizzazione di viaggi e
soggiorni turistici di cui al comma 4-bis non è
considerata commerciale anche se
effettuata da associazioni politiche, sindacali e di
categoria, nonché da associazioni
riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo
Stato ha stipulato patti, accordi
o intese, sempreché sia effettuata nei confronti degli
stessi soggetti indicati nel comma
3.
4-quater. Per le organizzazioni sindacali e
di categoria non si considerano effettuate
nell'esercizio di attività commerciali le
cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al
limite di cui al comma 3, riguardanti i
contratti collettivi di lavoro, nonché l'assistenza
prestata prevalentemente agli
iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione
degli stessi contratti e di
legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di
corrispettivi che in entrambi i
casi non eccedano i costi di diretta imputazione.
4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4-bis e 4-quater si
applicano a condizione
che le associazioni interessate si
conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi
atti costitutivi o statuti
redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata
autenticata o registrata:
- divieto di distribuire anche in modo
indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla
legge;
- obbligo di devolvere il patrimonio
dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con
finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui
all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa
destinazione imposta dalla legge;
- disciplina uniforme del rapporto
associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto
medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita
associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di
voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina
degli organi direttivi dell'associazione;
- obbligo di redigere e di approvare
annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- eleggibilità libera degli organi
amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del
Codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di
loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni
assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
- intrasmissibilità della quota o contributo
associativo a eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della
stessa.
4-sexies. Le disposizioni di cui alle
lettere c) ed e) del comma 4-quinquies non si applicano alle associazioni religiose
riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese,
nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.>.
- Nell'articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'esercizio di imprese ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni:
- nel quarto comma, secondo periodo, relativo
al trattamento di talune cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da enti di
tipo associativo, le parole < e sportive > sono sostituite dalle seguenti:
< sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica
della persona >; nello stesso comma, il terzo periodo è soppresso;
- nel quinto comma, lettera a), relativo al
trattamento delle pubblicazioni curate da enti di tipo associativo, le parole <
e
sportive > sono sostituite dalle seguenti: < sportive dilettantistiche, di promozione
sociale e di formazione extra-scolastica della persona >;
- dopo il quinto comma, sono aggiunti i
seguenti:
< Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui
all'articolo 3, comma 6, lettera e) della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità
assistenziali siano riconosciute dal ministero dell'Interno, non si considera commerciale,
anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di
alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività
istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente
complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia
effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto
comma.
Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo, e sesto si applicano a
condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da
inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o
della scrittura privata autenticata o registrata:
- divieto di distribuire anche in modo
indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla
legge;
- obbligo di devolvere il patrimonio
dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con
finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui
all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa
destinazione imposta dalla legge;
- disciplina uniforme del rapporto
associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto
medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della
partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti
maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e
dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- obbligo di redigere e di approvare
annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- eleggibilità libera degli organi
amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del
Codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di
loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni
assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
- intrasmissibilità della quota o contributo
associativo a eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della
stessa.
Le disposizioni di cui alle lettere c) ed
e) del settimo comma non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle
confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese,
nonché alle
associazioni politiche, sindacali e di categoria.>.
- Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, le associazioni costituite prima della predetta data
predispongono o adeguano il proprio statuto, ai sensi dell'articolo 111, comma
4-quinquies, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1, lettera
b), e ai sensi dell'articolo 4, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal comma 2, lettera b).
- Per le associazioni politiche, sindacali e
di categoria, il termine di cui al comma 3 è di dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
Art. 6 - Perdita della qualifica di ente non
commerciale
- 1. Nel Testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
dopo l'articolo 111, è inserito il seguente < Articolo 111-bis (Perdita della qualifica
di ente non commerciale) 1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la
qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale
per un intero periodo d'imposta.
- Ai fini della qualificazione commerciale
dell'ente si tiene conto anche dei seguenti parametri:
- prevalenza delle immobilizzazioni relative
all'attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività;
- prevalenza dei ricavi derivanti da
attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le
attività istituzionali;
- prevalenza dai redditi derivanti da
attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i
contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative;
- prevalenza delle componenti negative
inerenti all'attività commerciale rispetto alle restanti spese.
- Il mutamento di qualifica opera a partire
dal periodo d'imposta in cui vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e
comporta l'obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio dell'ente
nell'inventario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600. L'iscrizione nell'inventario deve essere effettuata entro sessanta
giorni dall'inizio del periodo di imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica
secondo i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n.
689.
- Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non
si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti
civili >.
- Nel decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, recante disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, all'articolo
4, dopo il quarto comma, è inserito il seguente: < Le disposizioni sulla perdita della
qualifica di ente non commerciale di cui all'articolo 111-bis del Testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, si applicano anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto
>.
Art. 7 - Enti non commerciali non residenti
- All'articolo 114 del Testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, riguardante gli enti non commerciali non residenti nel territorio dello
Stato, nel comma 2, le parole < senza tenerne contabilità separata si applicano le
disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 109> sono sostituite dalle seguenti: <si
applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 3-bis dell'articolo 109 >.
Art. 8 - Scritture contabili degli enti non
commerciali
- Nell'articolo 20 decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante le scritture contabili degli enti
non commerciali, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti: < Indipendentemente alla
redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non commerciali che
effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi
dell'articolo 22, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa,
in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle
celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate nell'articolo 108, comma
2-bis, lettera a), Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Gli enti soggetti alla
determinazione forfetaria del reddito ai sensi del comma 1 dell'articolo 109-bis del Testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, che abbiano conseguito nell'anno solare precedente ricavi non
superiori a lire 30 milioni, relativamente alle attività di prestazione di servizi,
ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, assolvono gli obblighi contabili di cui
all'articolo 18, secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell'articolo 3 della legge
23 dicembre 1996, n. 662 >.
Art. 9 - Agevolazioni temporanee per il trasferimento
di beni patrimoniali
- Il trasferimento a titolo gratuito di
aziende o beni a favore di enti non commerciali, con atto sottoposto a registrazione entro
il 30 settembre 1998, è esente dalle imposte sulle successioni e donazioni, ipotecaria e
catastale, sull'incremento del valore degli immobili e relativa imposta sostitutiva, non
dà luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo o a distribuzione di plusvalenze
e minusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze e compreso il valore di
avviamento, ne costituisce presupposto per la tassazione di sopravvenienze attive nei
confronti dell'ente cessionario, a condizione che l'ente dichiari nell'atto che intende
utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività. Qualora il
trasferimento abbia a oggetto l'unica azienda dell'imprenditore cedente, questi ha
l'obbligo di affrancare le riserve o fondi in sospensione d'imposta eventualmente
costituiti in precedenza previo pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche ovvero dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche,
dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto pari al 25 per cento,
secondo le modalità determinate con decreto del ministro delle Finanze. Per i saldi
attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n. 408 e 30
dicembre 1991, n. 413, recanti disposizioni tributarie per la rivalutazione dei beni, lo
smobilizzo di riserve e di fondi e per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili
delle imprese, l'imposta sostitutiva è stabilita con l'aliquota del 10 per cento e non
spetta il credito d'imposta previsto dall'articolo 4, comma 5, della predetta legge n. 408
del 1990 e dall'articolo 26, comma 5, della predetta legge n. 413 del 1991; le riserve e i
fondi indicati nelle lettere b) e c) del comma 7 dell'articolo 105 del Testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono assoggettati a imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio
con l'aliquota, rispettivamente, del 5 per cento e del 10 per cento.
- L'ente non commerciale che alla data di
entrata in vigore del presente decreto utilizzi beni immobili strumentali di cui al primo
periodo del comma 2 dell'articolo 40 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 30
settembre 1998, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa,
mediante il pagamento di una somma a titolo di imposta sostitutiva dell'imposta sul
reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul
valore aggiunto, nella misura del 5 per cento del valore dell'immobile medesimo,
determinato con i criteri di cui all'articolo 52, comma 4, del Testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel caso in cui gli stessi provengano dal patrimonio
personale, e del 10 per cento nel caso di acquisto in regime di impresa. Per bene
proveniente dal patrimonio si intende il bene di proprietà dell'ente stesso non
acquistato nell'esercizio di impresa indipendentemente dall'anno di acquisizione e dal
periodo di tempo intercorso tra l'acquisto e l'utilizzazione nell'impresa.
- Con decreto del ministro delle Finanze, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono stabilite le modalità di presentazione della dichiarazione di
opzione e di versamento delle imposte sostitutive previste ai commi 1 e 2.
SEZIONE II
Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale
Art.
10 - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
- Sono organizzazioni non lucrative di
utilità sociale (O.n.l.u.s.) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società
cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i
cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura
privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:
- lo svolgimento di attività in uno o più
dei seguenti settori:
- assistenza sociale e socio-sanitaria;
- assistenza sanitaria;
- beneficenza;
- istruzione;
- formazione;
- sport dilettantistico;
- tutela, promozione e valorizzazione delle
cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1^ giugno 1939, n. 1089, ivi
comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409;
- tutela e valorizzazione della natura e
dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e
riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
- promozione della cultura e dell'arte;
- tutela dei diritti civili;
- ricerca scientifica di particolare
interesse sociale svolta direttamente
da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca e
altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo
modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato
ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- l'esclusivo perseguimento di finalità di
solidarietà sociale;
- il divieto di svolgere attività diverse da
quelle menzionate alla lettera a) a eccezione di quelle a esse direttamente connesse;
- il divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per
legge o siano effettuate a favore di altre O.n.l.u.s. che per legge, statuto o regolamento
fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- l'obbligo di impiegare gli utili o gli
avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse
direttamente connesse;
- l'obbligo di devolvere il patrimonio
dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre
organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito
l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- l'obbligo di redigere il bilancio o
rendiconto annuale;
- disciplina uniforme del rapporto
associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto
medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita
associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di
voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina
degli organi direttivi dell'associazione;
- l'uso, nella denominazione e in
qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione
< organizzazione non lucrativa di utilità sociale > o dell'acronimo <O.n.l.u.s.>.
- Si intende che vengono perseguite finalità
di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative
alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della
formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e
della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o
partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma
dirette ad arrecare benefici a:
- persone svantaggiate in ragione di
condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- componenti collettività estere,
limitatamente agli aiuti umanitari.
- Le finalità di solidarietà sociale
s'intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie
dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti
indicati alla lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio
di cui alla lettera a) del comma 2.
- A prescindere dalle condizioni previste ai
commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le
attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e
socio-sanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose
d'interesse artistico storico di cui alla legge 1^ giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le
biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963,
n. 1409, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione
dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolte direttamente da
fondazioni, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo
emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché
le attività
di promozione della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici
da parte dell'amministrazione centrale dello Stato.
- Si considerano direttamente connesse a
quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione,
formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei
diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1 lettera a), svolte
in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché le attività accessorie per
natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L'esercizio
delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e
nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1, le stesse non
siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il
66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione.
- Si considerano in ogni caso distribuzione
indiretta di utili o di avanzi di gestione:
- le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi
amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per
l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a
favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il
secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o
collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono
fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della
lettera a) del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti e ai
soggetti che effettuano erogazioni liberali, e ai loro familiari, aventi significato
puramente onorifico e valore economico modico;
- l'acquisto di beni o servizi per
corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore
normale;
- la corresponsione ai componenti gli organi
amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso
massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 e dal
decreto legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e
successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle
società per azioni;
- la corresponsione a soggetti diversi dalle
banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di
prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
- la corresponsione ai lavoratori dipendenti
di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti
collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.
- Le disposizioni di cui alla lettera h) del
comma 1 non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere h) e i) del
medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con
le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
- Sono in ogni caso considerate
O.n.l.u.s., nel
rispetto della loro struttura e della loro finalità, gli organismi di volontariato di cui
alla legge 11 agosto 1991, n. 266 iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute
idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 e le cooperative sociali di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative
agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative
sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 dal 1987 e n.
381 del 1991.
- Gli enti ecclesiastici delle confessioni
religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di
promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e),
della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal
ministero dell'Interno, sono considerate O.n.l.u.s. limitatamente all'esercizio delle attività
elencate alla lettera a) del comma 1, fatta eccezione per la prescrizione di cui alla
lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche
agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attività siano tenute
separatamente le scritture contabili previste all'articolo 20-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 25, comma
1.
- Non si considerano in ogni caso
O.n.l.u.s. gli
enti pubblici, le società commerciali
diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990,
n. 218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni
di datori di lavoro e le associazioni di categoria.
Art. 11 - Anagrafe delle
O.n.l.u.s. e decadenza dalle
agevolazioni
- È istituita presso il ministero delle
Finanze l'anagrafe unica delle O.n.l.u.s.. Fatte salve le disposizioni contemplate nel
regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia
di istituzione del registro delle imprese, approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, i soggetti che intraprendono l'esercizio delle
attività previste all'articolo 10, ne danno comunicazione entro trenta giorni alla
direzione regionale delle entrate del ministero delle Finanze nel cui ambito territoriale
si trova il loro domicilio fiscale, in conformità ad apposito modello approvato con
decreto del ministro delle Finanze. La predetta comunicazione è effettuata entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto da parte dei soggetti che,
alla predetta data, già svolgono le attività previste all'articolo 10. Alla medesima
direzione deve essere altresì comunicata ogni successiva modifica che comporti la perdita
della qualifica di O.n.l.u.s..
- L'effettuazione delle comunicazioni di cui
al comma 1 è condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste dal
presente decreto .
- Con uno o più decreti del ministro delle
Finanze da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le
modalità d'esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per
l'uso della denominazione di O.n.l.u.s., nonché i casi di decadenza totale o parziale dalle
agevolazioni previste dal presente decreto e ogni altra disposizione necessaria per
l'attuazione dello stesso.
Art. 12 - Agevolazioni ai fini delle imposte sui
redditi
- Nel Testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo
l'articolo 111-bis introdotto dall'articolo 6, comma 1, del presente decreto , è aggiunto
il seguente: < Articolo 111-ter (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) - 1.
Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.n.l.u.s.), a eccezione delle
società cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento
delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà
sociale.
- Proventi derivanti dall'esercizio delle
attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile
>.
Art. 13 - Erogazioni liberali
- Al Testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
- all'articolo 13-bis sono apportate le
seguenti modificazioni:
- nel comma 1, relativo alle detrazioni d'imposta per oneri
sostenuti, dopo la lettera i), è aggiunta in fine la seguente: <i-bis) le erogazioni
liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.n.l.u.s.), nonché
i contributi
associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500mila lire, versati dai soci alle
società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1
della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di
malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle
loro famiglie. La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali
erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli
altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all'Amministrazione
finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto
del ministro delle Finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400.>;
- nel comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in capo
ai singoli soci di società semplice, afferente gli oneri sostenuti dalla società
medesima, le parole < Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h) e i)> sono
sostituite con le seguenti: < Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), i) e
i-bis)>;
- nell'articolo 65, comma 2, relativo agli
oneri di utilità sociale deducibili ai fini della determinazione del reddito d'impresa,
dopo la lettera c-quinquies ), sono aggiunte, in fine, le seguenti:
<c-sexies) le
erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni o al 2 per cento del
reddito d'impresa dichiarato, a favore delle O.n.l.u.s.;
c-septies) le spese relative
all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per
prestazioni di servizi erogate a favore di O.n.l.u.s., nel limite del cinque per mille
dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come
risultano dalla dichiarazione dei redditi.>;
- nell'articolo 110-bis, comma 1, relativo
alle detrazioni d'imposta per oneri sostenuti da enti non commerciali, le parole <
oneri
indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell'articolo 13-bis> sono sostituite
dalle seguenti: < oneri indicati alle lettere a), g), h), i), e i-bis) del comma 1
dell'articolo 13-bis>;
- nell'articolo 113, comma 2-bis, relativo
alle detrazioni d'imposta per oneri sostenuti da società ed enti commerciali non
residenti, le parole < oneri indicati alle lettere a), g), h), e i) del comma 1
dell'articolo 13-bis> sono sostituite dalle seguenti: < oneri indicati alle lettere
a), g), h), i) e i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis>;
- nell'articolo 114, comma 1-bis, relativo
alle detrazioni d'imposta per oneri sostenuti dagli enti non commerciali non residenti, le
parole < oneri indicati alle lettere a), g), h), e i) del comma 1 dell'articolo 13-bis
sono sostituite > dalle seguenti: < oneri indicati alle lettere a), g), h), i) e
i-bis) del comma 1 dell'articolo 13-bis>;
- Le derrate alimentari e i prodotti
farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa,
che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti
gratuitamente alle O.n.l.u.s., non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio
dell'impresa ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del Testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917.
- I beni alla cui produzione o al cui scambio
è diretta l'attività d'impresa diversi da quelli di cui al comma 2, qualora siano ceduti
gratuitamente alle O.n.l.u.s., non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio
dell'impresa ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del Testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917. La cessione gratuita di tali beni, per importo corrispondente al costo specifico
complessivamente non superiore a 2 milioni di lire, sostenuto per la produzione o
l'acquisto, si considera erogazione liberale ai fini del limite di cui all'articolo 65,
comma 2, lettera c-sexies), del predetto Testo unico.
- Le disposizioni dei commi 2 e 3 si
applicano a condizione che delle singole cessioni sia data preventiva comunicazione,
mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al competente ufficio delle entrate e che
la O.n.l.u.s. beneficiaria, in apposita dichiarazione da conservare agli atti dell'impresa
cedente, attesti il proprio impegno a utilizzare direttamente i beni in conformità alle
finalità istituzionali e, a pena di decadenza dei benefici fiscali previsti dal presente
decreto, realizzi l'effettivo utilizzo diretto; entro il quindicesimo giorno del mese
successivo, il cedente deve annotare nei registri previsti ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi, la qualità e la
quantità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. Per le cessioni di beni
facilmente deperibili e di modico valore si è esonerati dall'obbligo della comunicazione
preventiva. Con decreto del ministro delle Finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere stabilite ulteriori condizioni
cui subordinare l'applicazione delle richiamate disposizioni.
- La deducibilità dal reddito imponibile
delle erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative di cui alla legge 26
febbraio 1987, n. 49, prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera g), del Testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni il
soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta di cui all'articolo 13-bis,
comma 1, lettera 1-bis), del medesimo Testo unico.
- La deducibilità dal reddito imponibile
delle erogazioni liberali previste all'articolo 65, comma 2, lettere a) e b), del Testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali
il soggetto erogante non usufruisca delle deduzioni previste dalla lettera c-sexies) del
medesimo articolo 65, comma 2.
- La deducibilità dal reddito imponibile
delle erogazioni liberali previste all'articolo 114, comma 2-bis, lettere a) e b), del
Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime
erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta
previste dal comma 1-bis, del medesimo articolo 114.
Art. 14 - Disposizioni relative all'imposta sul
valore aggiunto
- Al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, recante la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, sono
apportate le seguenti modificazioni:
- nell'articolo 3, terzo comma, primo
periodo, relativo alla individuazione dei soggetti beneficiari di operazioni di
divulgazione pubblicitaria che non sono considerate prestazioni di servizi, dopo le parole
< solidarietà sociale >, sono inserite le seguenti: < nonché delle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale (O.n.l.u.s.),>;
- all'articolo 10, primo comma, relativo alle
operazioni esenti dall'imposta sono apportate le seguenti modificazioni:
- nel numero
12), dopo le parole < studio o ricerca scientifica > sono aggiunte,in fine, le
seguenti: < e alle O.n.l.u.s.>;
- nel numero 15), dopo le parole <
effettuate da
imprese autorizzate > sono aggiunte, in fine, le seguenti: < e da
O.n.l.u.s. >;
- nel
numero 19), dopo le parole < società di mutuo soccorso con personalità giuridica
>
sono inserite le seguenti: < e da O.n.l.u.s.>;
- nel numero 20), dopo le parole <
rese
da istituti o scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni > sono inserite le
seguenti: < e da O.n.l.u.s.>;
- nel numero 27-ter), dopo le parole <
o da enti aventi
finalità di assistenza sociale > sono inserite le seguenti: <
e da
O.n.l.u.s.>;
- nell'articolo 19-ter, relativo alla
detrazione per gli enti non commerciali, nel secondo comma, le parole <
di cui
all'articolo 20> sono sostituite dalle seguenti: < di cui agli articoli 20 e
20-bis>.
Art. 15 - Certificazione dei corrispettivi ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto
- Fermi restando gli obblighi previsti dal
titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le
O.n.l.u.s., limitatamente alle operazioni riconducibili alle attività istituzionali, non sono
soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino
fiscale.
Art. 16 - Disposizioni in materia di ritenute alla
fonte
- Sui contributi corrisposti alle
O.n.l.u.s. dagli
enti pubblici non si applica la ritenuta di cui all'articolo 28, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
- Sui redditi di capitale di cui all'articolo
41 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti alle O.n.l.u.s., le ritenute alla fonte sono
effettuate a titolo di imposta e non si applica l'articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo 1^ aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli
interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati.
Art. 17 - Esenzioni dall'imposta di bollo
- Nella tabella allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, relativa agli atti, documenti e
registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo l'articolo 27, è aggiunto,
in fine, il seguente: < Articolo 27-bis - 1. Atti, documenti, istanze, contratti,
nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e
attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (O.n.l.u.s.).>.
 Art. 18 - Esenzioni dalle tasse sulle concessioni
governative
- Nel decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n.641, recante disciplina delle tasse sulle concessioni governative, dopo
l'articolo 13, è inserito il seguente: < Articolo 13-bis - (Esenzioni) - 1. Gli atti e
i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(O.n.l.u.s.)
sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative.>.
Art. 19 - Esenzioni dall'imposta sulle successioni e
donazioni
- Nell'articolo 3, comma 1, del Testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, relativo ai trasferimenti non soggetti
all'imposta, dopo le parole < altre finalità di pubblica utilità > sono aggiunte, in
fine, le seguenti: <, nonché quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di
utilità sociale (O.n.l.u.s.)>
Art. 20 - Esenzioni dall'imposta sull'incremento di
valore degli immobili e della relativa imposta sostitutiva
- Nell'articolo 25, primo comma, lettera c),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, recante disciplina
dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, relativo all'esenzione dall'imposta
degli incrementi di valore di immobili acquistati a titolo gratuito, dopo le parole
< pubblica utilità >, sono inserite le seguenti: <, nonché da organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (O.n.l.u.s.)>.
- L'imposta sostitutiva di quella comunale
sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto
legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.
140, non è dovuta dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
Art. 21 - Esenzioni in materia di tributi locali
- I comuni, le province, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle
O.n.l.u.s. la
riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi
adempimenti
Art. 22 - Agevolazioni in materia di imposta di
registro
- Alla tariffa, parte prima, allegata al
Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti
modificazioni:
- nell'articolo 1, concernente il trattamento
degli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e degli atti
traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, dopo il settimo
periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: < Se il trasferimento avviene a favore di
organizzazione non lucrativa di utilità sociale (O.n.l.u.s.) ove ricorrano le condizioni di
cui alla nota II-quater): lire 250.000.>; nel medesimo articolo, dopo la nota II-ter),
è aggiunta, in fine, la seguente: <II-quater). A condizione che la
O.n.l.u.s. dichiari
nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria
attività e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall'acquisto. In caso
di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della
propria attività è dovuta l'imposta nella misura ordinaria nonché
una sanzione
amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta.>;
- dopo l'articolo 11 è aggiunto, in fine, il
seguente: < Articolo 11-bis - 1. Atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le
organizzazioni non lucrative di utilità sociale: lire 250.000.>.
Art. 23 - Esenzioni dall'imposta sugli spettacoli
- L'imposta sugli spettacoli non è dovuta
per le attività spettacolistiche indicate nella tariffa allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte occasionalmente dalle
O.n.l.u.s. nonché dagli enti associativi di cui all'articolo 111, comma 3, del Testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera a), in concomitanza di
celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
- L'esenzione spetta a condizione che
dell'attività richiamata al comma 1 sia data comunicazione, prima dell'inizio di ciascuna
manifestazione, all'ufficio accertatore territorialmente competente. Con decreto del
ministro delle Finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, potranno essere stabiliti condizioni e limiti affinché
l'esercizio
delle attività di cui al comma 1 possa considerarsi occasionale.
Art. 24 - Agevolazioni per le lotterie, tombole,
pesche e banchi di beneficenza
- Nell'articolo 40, primo comma del regio
decreto legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
giugno 1939, n. 973, recante riforma delle leggi sul lotto pubblico, sono apportate le
seguenti modificazioni:
- al numero 1), relativo alla autorizzazione
a promuovere lotterie, dopo le parole < enti morali,> sono inserite le seguenti:
< organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.n.l.u.s.),>;
- al numero 2), relativo alla autorizzazione
a promuovere tombole, dopo le parole < enti morali,> è inserita la seguente:
<O.n.l.u.s.,>;
- al numero 3), relativo alla autorizzazione
a promuovere pesche o banchi di beneficenza, dopo le parole < enti morali,> è
inserita la seguente: <O.n.l.u.s.,>.
Art. 25 -
Disposizioni in materia di scritture
contabili e obblighi formali delle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale
- Nel decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, dopo l'articolo 20, è inserito il seguente: <
Articolo
20-bis (Scritture contabili delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) - 1.
Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.n.l.u.s.), diverse dalle società
cooperative, a pena di decadenza di benefici fiscali per esse previsti, devono:
- in relazione all'attività complessivamente
svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte a esprimere con
compiutezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e
rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla
chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria
dell'organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle
istituzionali, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione
per un periodo non inferiore a quello indicato dall'articolo 22;
- in relazione alle attività direttamente
connesse tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui agli articoli
14, 15, 16, 17 e 18; nell'ipotesi in cui l'ammontare annuale dei ricavi non sia superiore
a lire 30 milioni, relativamente alle attività di prestazione di servizi, ovvero a lire
50 milioni negli altri casi, gli adempimenti contabili possono essere assolti secondo le
disposizioni di cui al comma 166 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
- Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a),
si considerano assolti qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli
inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del
Codice civile.
- I soggetti richiamati al comma 1 che
nell'esercizio delle attività istituzionali e connesse non abbiano conseguito in un anno
proventi di ammontare superiore a lire 100 milioni, modificato annualmente secondo le
modalità previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, possono
tenere per l'anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste al primo comma,
lettera a), il rendiconto delle entrate e delle spese complessive, nei termini e nei modi
di cui all'articolo 20.
- In luogo delle scritture contabili previste
al comma 1, lettera a), le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 6
della legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative riconosciute idonee
ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono tenere il rendiconto nei termini e
nei modi di cui all'articolo 20.
- Qualora i proventi superino per due anni
consecutivi l'ammontare di due miliardi di lire, modificato annualmente secondo le
modalità previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, il
bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori
iscritti nel registro dei revisori contabili.>.
- Ai soggetti di cui all'articolo 10, comma
9, le disposizioni del comma 1 si applicano limitatamente alle attività richiamate allo
stesso articolo 10, comma 1, lettera a).
Art. 26 - Norma di rinvio
- Alle O.n.l.u.s. si applicano, ove compatibili,
le disposizioni relative agli enti non commerciali e, in particolare, le norme di cui agli
articoli 2 e 9 del presente decreto.
Art. 27 - Abuso della denominazione di
organizzazione non lucrativa di utilità sociale
- L'uso nella denominazione e in qualsivoglia
segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole < organizzazione non
lucrativa di utilità sociale >, ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua
straniera, idonee a trarre in inganno è vietato a soggetti diversi dalle
O.n.l.u.s..
Art. 28 - Sanzioni e responsabilità dei
rappresentanti legali e degli amministratori
- Indipendentemente da ogni altra sanzione
prevista dalle leggi tributarie:
- i rappresentanti legali e i membri degli
organi amministrativi delle O.n.l.u.s., che si avvalgono dei benefici di cui al presente
decreto in assenza dei requisiti di cui all'articolo 10, ovvero violano le disposizioni
statutarie di cui alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo sono puniti con
la sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 12 milioni;
- i soggetti di cui alla lettera a) sono
puniti con la sanzione amministrativa da lire 200mila a lire 2 milioni qualora omettono di
inviare le comunicazioni previste all'articolo 11, comma 4;
- chiunque contravviene al disposto
dell'articolo 27, è punito con la sanzione amministrativa da lire 600mila a lire 6
milioni,
- Le sanzioni previste dal comma 1 sono
irrogate, ai sensi dell'articolo 54, primo e secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dall'ufficio delle entrate nel cui ambito
territoriale si trova il domicilio fiscale della O.n.l.u.s..
- I rappresentanti legali e i membri degli
organi amministrativi delle organizzazioni che hanno indebitamente fruito dei benefici
previsti dal presente decreto legislativo, conseguendo o consentendo a terzi indebiti
risparmi d'imposta, sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto
inadempiente delle imposte dovute, delle relative sanzioni e degli interessi maturati.
Art. 29 - Titoli di solidarietà
- Per l'emissione di titoli da denominarsi
< di solidarietà > è riconosciuta come costo fiscalmente deducibile dal reddito
d'impresa la differenza tra il tasso effettivamente praticato e il tasso di riferimento
determinato con decreto del ministro del Tesoro, di concerto con il ministro delle
Finanze, purché i fondi raccolti, oggetto di gestione separata, siano destinati a
finanziamento delle O.n.l.u.s..
- Con lo stesso decreto di cui al comma 1
sono stabiliti i soggetti abilitati all'emissione dei predetti titoli, le condizioni, i
limiti, compresi quelli massimi relativi ai tassi effettivamente praticati e ogni altra
disposizione necessaria per l'attuazione del presente articolo.
Art. 30 - Entrata in vigore
- Le disposizioni del presente decreto
entrano in vigore il 1^ gennaio 1998 e, relativamente alle imposte sui redditi, si
applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31
dicembre 1997.
Il presente decreto, munito
del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 Dicembre 1997
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visco, Ministro delle Finanze
Ciampi, Ministro del Tesoro e del Bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli
Flick
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