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LEGGE n. 266/91
Legge - quadro sul volontariato
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:
Art. 1 - finalità e oggetto della legge
Art. 2 - Attività di volontariato
Art. 3 - Organizzazione di volontariato
Art. 4 - Assicurazione degli aderenti ed organizzazioni
di volontariato
Art. 5 - Risorse economiche
Art. 6 - Registri delle organizzazioni di volontariato
istituiti dalle regioni e dalle
province autonome
Art. 7 - Convenzioni
Art. 8 - Agevolazioni fiscali
Art. 9 - Valutazione dell'imponibile
Art. 10 - Norme regionali e delle province
autonome
Art. 11 - Diritto all'informazione ed accesso
ai documenti amministrativi
Art. 12 - Osservatorio nazionale per il volontariato
Art. 13 - Limiti di applicabilità
Art. 14 - Autorizzazione di spesa e copertura
finanziaria
Art. 15 - Fondi speciali presso le regioni
Art. 16 - Norme transitorie e finali
Art. 17 - Flessibilità nell'orario di lavoro
Art.
1 - finalità e oggetto della legge
- La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione
dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione,
solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone
l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento
delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate
dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e
di Bolzano e dagli enti locali.
- La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province
autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni
pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui
debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali
nei medesimi rapporti.
Art.
2 - Attività di volontariato
- Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve
intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito,
tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini
di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun
modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto
rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente
sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente
stabiliti dalle organizzazioni stesse.
- La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di
rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto
di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.
Art.
3 - Organizzazione di volontariato
- È considerata organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente
costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2,
che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni
personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
- Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica
che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo
il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.
- Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto,
oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche
che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti
l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività
e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle
prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di
esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere
altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale
devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché
le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea
degli aderenti.
- Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori
dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente
nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti
a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.
- Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante
strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge,
nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.
Art.
4 - Assicurazione degli aderenti ed organizzazioni di volontariato
- Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri
aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni
e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché
per la responsabilità civile verso i terzi.
- Con decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato,
da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati,
con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i
relativi controlli.
Art.
5 - Risorse economiche
- Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche
per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività
da:
a) contributi degli aderenti;
b) contributi di privati;
c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati
esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività
o progetti;
d) contributi di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) rimborsi derivanti da convenzioni:
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
- Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica,
iscritte nei registi di cui all'articolo 6, possono acquistare beni
mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento
della propria attività. Possono inoltre, in deroga agli articoli
600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio
d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e
le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste
dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto.
- I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai
fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli
2659 e 2660 del codice civile.
- In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni
di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica,
i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono
devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico
o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto
o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni
del codice civile.
Art.
6 - Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti
dalle regioni e dalle
province autonome
- Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e
la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.
- L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere
ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per
beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni
di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.
- Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni
di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 e
che alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello
statuto o degli accordi degli aderenti.
- Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la
revisione periodica dei registi, al fine di verificare il permanere
dei requisiti e l'effettivo svolgimento attività di volontariato
da parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le province
autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento
motivato.
- Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il
provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di
trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo regionale,
il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla
scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori
delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale
è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa,
al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità
e negli stessi termini.
- Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata
dei registri all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto
dall'articolo 12.
- Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione
della documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo 5,
comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.
Art.
7 - Convenzioni
- Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e
gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni
di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui
all'articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa.
- Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire
l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità
le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti
e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di
verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché
le modalità di rimborso delle spese.
- La copertura assicurativa di cui all'articolo 4 è elemento essenziale
della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con
il quale viene stipulata la convenzione medesima.
Art.
8 - Agevolazioni fiscali
- Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui
all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà,
e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti
dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.
- Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato
di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà,
non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni
di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle
organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini su indicati.
- All'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come modificato
dall'articolo 1 della legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo il comma
1-bis è aggiunto il seguente; "1-ter. Con i decreti legislativi
di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi,
saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali
in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite
esclusivamente al fini di solidarietà, purché le attività siano
destinate a finalità di volontariato, riconosciute idonee in base
alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza
interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine,
in deroga alla disposizione di cui alla lettera a) del comma 1,
dovrà essere prevista la deducibilità delle predette erogazioni,
al sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni,
per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, al fini
del reddito di impresa, nella misura del 50 per cento della somma
erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e
fine ad un massimo di lire 100 milioni".
- I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali
non costituiscono redditi imponibili al fini dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi
(ILOR), qualora sia documentate il loro totale impiego per i fini
istituzionali dell'organizzazione di volontariato. Sulle domande
di esenzione, previo accertamento della natura e dell'entità delle
attività, decide il Ministro delle finanze con proprio decreto,
di concerto con il Ministro per gli affari sociali.
Art.
9 - Valutazione dell'imponibile
- Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui
all'articolo 6 si applicano le disposizioni di cui all'articolo
20, prime comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 598, come sostituito dall'articolo 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1982 n. 954.
Art.
10 - Norme regionali e delle province autonome
- Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare l'autonomia
di organizzazione e di iniziativa del volontariato e favorirne lo
sviluppo.
- In particolare, disciplinano:
- le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo
svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività
di volontariato, all'interno delle strutture pubbliche e di
strutture convenzionate con le regioni e le province autonome
- le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni
iscritte nei registri di cui all'articolo 6 alla programmazione
degli interventi nei settori in cui esse operano;
- i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella
scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni
anche in relazione al diversi settori di intervento:
- gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto
dall'articolo 6;
- le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle
attività di volontariato; n la partecipazione dei volontari
aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo
6 al corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale
svolti e promossi dalle regioni dalle province autonome e dagli
enti locali nei settori di diretto intervento delle organizzazioni
stesse.
Art.
11 - Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi
- Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registi di cui
all'articolo 6, si applicano le disposizioni di cui al capo V della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
- Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente
rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari
delle organizzazioni.
Art.
12 - Osservatorio nazionale per il volontariato
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta
del Ministro per gli affari sociali è istituito l'Osservatorio nazionale
per il volontariato presieduto dal Ministro per gli affari sociali
o da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni
e delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni,
da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale del
personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Segretariato
generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha i seguenti
compiti:
- provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato
ed alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte;
- promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero;
- fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo
del volontariato;
- approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione
con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte
nei registri di cui all'articolo 6 per far fronte ad emergenze
sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento
particolarmente avanzate;
- offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione
e di banche-dati nei settori di competenza della presente legge;
- pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno
e sullo state di attuazione delle normative nazionali e regionali;
- sostenere, anche con la collaborazione delle regioni, iniziative
di formazione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi;
- pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere
altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie
attinenti l'attività di volontariato;
- promuovere con cadenza triennale, una Conferenza nazionale
del volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali,
i gruppi e gli operatori interessati.
- È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per il volontariato,
finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla
lettera d) del comma 1.
Art.
13 - Limiti di applicabilità
- È fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato
non contemplate nella presente legge, con particolare riferimento
alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione
civile e a quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di
cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772.
Art.
14 - Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria
- Per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato,
per la dotazione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 e
per l'organizzazione della Conferenza nazionale del volontariato
di cui al comma 1, lettera i), dello stesso articolo 12, è autorizzata
una spesa di due miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991,1992
e 1993.
- All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, al fini del bilancio triennale
1991-1993, al capitolo 6856 dello state di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente
l'accantonamento: "Legge quadro sulle organizzazioni di volontariato".
- Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2
dell'articolo 8 sono valutate complessivamente in lire 1 miliardo
per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Al relative onere si
fa fronte mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto, al
fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello state
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991,
all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Legge
quadro sulle organizzazioni di volontariato".
Art.
15 - Fondi speciali presso le regioni
- Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislative
20 novembre 1990, n.356, devono prevedere nei propri statuti che
una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi,
al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui
alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 12, venga destinata
alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di
istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio
a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste
gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività.
- Le casse di risparmio, fine a quando non abbiano proceduto alle
operazioni di ristrutturazione di cui l'articolo 1 del citato decreto
legislativo n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime finalità
di cui al comma 1 del presente articolo una quota pari ad un decimo
delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità
al sensi dell'articolo 35, terzo comma, del regio decreto 25 aprile
1929, n. 967, e successive modificazioni.
- Le modalità di attuazione delle norme di cui al commi 1 e 2, saranno
stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il
Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Art.16
- Norme transitorie e finali
- Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni provvedono
ad emanare o adeguare le norme per l'attuazione dei principi contenuti
nella presente legge entro un anno dalla data della sua entrata
in vigore.
Art.
17 - Flessibilità nell'orario di lavoro
- I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei
registri di cui all'articolo 6, per poter espletare attività di
volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità
di orario di lavoro o delle turnazioni previste dal contratti o
dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.
- All'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
"Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire
al lavoratori, che prestino nell'ambito del comune di abituale dimora
la loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni
di volontariato riconosciute idonee dalla normativa in materia,
di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari di
lavoro o di turnazioni, compatibilmente con l'organizzazione dell'amministrazione
di appartenenza".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Data a Istrana, addì 11 agosto 1991
Cossiga, Presidente della Repubblica
Andreotti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il guardasigilli Martelli
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